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AGEVOLAZIONI FISCALI Detrazione del 55% in tre anni! Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico, infatti, hanno pubblicato il decreto attuativo relativo ai commi di cui sopra, definendo modi e tempi per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica. Tali agevolazioni si traducono, in concreto, nella possibilità di sottrarre alle imposte sul reddito una parte consistente delle spese sostenute per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici: ben il 55% in tre anni. L’articolo 11 fornisce le definizioni delle tipologie di interventi attuabili: riqualificazione energetica, interventi su strutture, installazione di solare termico, installazione di caldaie a condensazione. In particolare, stabilisce che l’intervento di riqualificazione energetica si può definire tale quando si raggiunge un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del presente decreto. Nell’articolo 2 sono indicati i soggetti ammessi alla detrazione: persone fisiche, enti e soggetti titolari e non di reddito d’impresa. L’articolo 3 definisce, invece, quali sono le spese che danno diritto alla detrazione. Tali spese includono non solo tutti i materiali e le opere necessari per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ma anche le prestazioni professionali necessarie per realizzare tali interventi, inclusa la redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica. Le procedure da seguire per l’ottenimento Innanzitutto è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella fatta dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere). In secondo luogo bisogna acquisire e trasmettere all’ENEA, entro 60 gg dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, due documenti: la copia dell’attestato di certificazione energetica (o copia dell’attestato di qualificazione energetica), sempre prodotto da un tecnico abilitato, e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati indicati nell’Allegato E dello stesso decreto. La trasmissione di tali documenti può essere fatta in due modi:
In terzo luogo per i soggetti non titolari di reddito d’impresa il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi va effettuato tramite bonifico bancario o postale, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico. Tutta questa documentazione, incluse la suddetta ricevuta e le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute, vanno conservate e, previa richiesta, esibite. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, o secondo le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. Gli articoli dal 6 al 9 si precisano alcune delle caratteristiche dell’asseverazione per i diversi tipi d’intervento. In particolare, l’articolo 9 è dedicato all’asseverazione della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, che deve prevedere, tra l’altro, Per la prima volta, inoltre, i risultati degli interventi |
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